Sez. 1, Sentenza n. 22292 del 06/03/2018 Cc. (dep. 18/05/2018) Rv. 273298 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Colloqui con figli e nipoti infradodicenni - Provvedimento limitativo adottato sotto il vigore della disciplina anteriore alla circolare n. 3676/616 del 2017 - Reclamo relativo alla limitazione della sua durata - Perdurante interesse delle parti alla decisione - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di colloqui del detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. con figli e nipoti infradodicenni, non sussiste più, dopo l'entrata in vigore della circolare 2 ottobre 2017, n. 3676/616, l'interesse delle parti alla decisione in ordine al reclamo concernente un provvedimento limitativo di detti colloqui adottato in applicazione della disciplina anteriore, atteso che l'art. 16 della suddetta circolare, nello statuire che il detenuto può chiedere di essere ammesso a sostenere i colloqui, per l'intera durata, senza vetro divisorio, con la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto e la contestuale presenza dei familiari dall'altra parte del vetro, comporta una novazione della fonte regolatoria in senso pienamente satisfattivo degli interessi del medesimo, cui l'amministrazione penitenziaria è tenuta, per il futuro, a conformarsi, con conseguente sostanziale cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)