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Sez. L, Sentenza n. 14025 del 07/07/2015 (Rv. 635976 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Contributi previdenziali - Riscossione mediante ruolo - Termine di decadenza - Art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Differimento ad opera dell'art. 38 della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635976-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di contributi previdenziali, il termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base agli accertamenti degli uffici, previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica dell'accertamento), applicabile, ai sensi dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2001, deve intendersi prorogato "ope legis" dall'art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha differito l'applicabilità del citato art. 25 agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2003, e, inoltre, ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, dall'art. 4, comma 25, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha differito l'operatività del termine di decadenza agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2004. Ne consegue che per i contributi dovuti all'Inps, accertati nel luglio del 2002 ed iscritti a ruolo nel 2004, non si è verificata alcuna decadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 38, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)