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Sez. L, Ordinanza n. 33592 del 01/12/2023 (Rv. 669398 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni - Soggetto deceduto a seguito di trasfusioni ed emoderivati - Familiare superstite - Assegno una tantum ex art. 2, comma 3, l. n. 210 del 1992, come modificata dalla l. n. 238 del 1997 - Rivalutazione monetaria - Decorrenza - Individuazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669398-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni, la decorrenza della rivalutazione monetaria dell'assegno una tantum ex art. 2, comma 3, l. n. 210 del 1992 va individuata nella data di decesso del soggetto danneggiato e non nell'entrata in vigore dell'art. 1 della l. n. 238 del 1997, in quanto lo scopo della rivalutazione è soltanto la neutralizzazione del ritardo nell'erogazione della prestazione, non già quello di renderla attuale in termini monetari, finalità a cui ha provveduto il legislatore rideterminandola negli anni.

Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 548 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)