diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24072 del 16/11/2011 (Rv. 619677 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni infette - Indennità integrativa speciale ex art. 2, secondo comma, della legge n. 210 del 1992 - Rivalutazione annuale - Esclusione - Limitazione all'indennizzo ex art. 2, primo comma, della legge n. 210 del 1992 - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619677-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all'indennità integrativa speciale, prevista all'articolo 2, comma 2, della legge 25 luglio 1992 n. 210, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il riconoscimento solo per l'indennizzo, autonomamente disciplinato dal primo comma dell'articolo 2 citato, così come modificato dalla legge 25 luglio 1997 n. 238, sia perché l'indennità integrativa speciale ha la funzione di attenuare o impedire gli effetti della svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa la rivalutabilità, sia perché la suddetta interpretazione è divenuta autentica ai sensi dell'art. 11, comma 13, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 210 art. 238, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 11 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)