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Sez. 3, Sentenza n. 983 del 07/12/1994 Ud. (dep. 28/01/1995) Rv. 201407 - 01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Oli | Olio di oliva - Analisi di revisione - Assicurazione dei diritti della difesa - Necessità - Sussistenza - Operazioni di prima analisi - Necessità di tale garanzia - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201407-01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Oli

Per l'olio d'oliva vige il principio secondo cui non le operazioni di prima analisi, ma solo l'analisi di revisione, che presuppone l'avvenuto accertamento di un illecito penale e che quindi assume carattere giurisdizionale, postula l'esigenza dell'assicurazione dei diritti della difesa. Infatti, l'olio non può essere ricompreso fra le sostanze alimentari per la cui deperibilità, sollecita al punto da non consentire l'analisi di revisione, si verifica una anticipazione del regime garantistico alle operazioni di prima analisi.

Riferimenti normativi: Legge 13/11/1960 num. 1407 art. 1, Legge 13/11/1960 num. 1407 art. 5 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 220, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)