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Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 16/01/1997 Ud. (dep. 02/04/1997) Rv. 207808 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - OLII | Olio extra-vergine - Risultato alle analisi non rispondente ai requisiti prescritti - Autorità competente - Denuncia alla Procura della Repubblica e comunicazione all'imputato del risultato sfavorevole - Mancanza negli atti della cartolina dell'avviso di ricevimento - Nullità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207808-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - OLII

Nel caso in cui l'autorità competente, avendo accertato in base all'analisi che l'olio extra-vergine di oliva prelevato rivelava la presenza di sostanze estranee o comunque con denominazione diversa da quella prescritta e inoltre denunciava assorbimenti spettrografici superiori ai limiti di legge, abbia inoltrato immediata denuncia alla Procura della Repubblica e comunicato all'imputato il risultato sfavorevole dell'analisi, il fatto che poi non risulti agli atti la cartolina dell'avviso di ricevimento sottoscritto dall'imputato medesimo non è motivo di nullità o inutilizzabilità delle analisi o comunque di lesione del diritto di difesa. Infatti, la prova della comunicazione all'interessato del risultato dell'analisi rileva solo per calcolare il termine perentorio stabilito per presentare l'istanza di revisione, che decorre appunto dal ricevimento della comunicazione. (Nella specie la S.C., premesso che le analisi e le revisioni di analisi in questa materia devono sempre ritenersi disciplinate dagli artt. 43, 44 e 45 R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che detta norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (fra cui espressamente anche gli oli), ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione emessa dalla corte di merito, ritenendo fondato il rilievo del pubblico ministero ricorrente, secondo cui l'imputato poteva sempre esercitare il diritto di interloquire sui risultati delle analisi, prima chiedendone la revisione (ai sensi dell'art.44 sopra citato), poi instando per una perizia giudiziale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/10/1925 num. 2033 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/10/1925 num. 2033 art. 44 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/10/1925 num. 2033 art. 45 CORTE COST., Legge 18/03/1926 num. 562 CORTE COST., Legge 13/11/1960 num. 1407 CORTE COST., Legge 27/01/1968 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)