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Sez. 3, Sentenza n. 4713 del 11/04/1997 Ud. (dep. 20/05/1997) Rv. 207619 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Prescrizione intervenuta dopo il patteggiamento - Declaratoria di estinzione - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1997-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207619-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

Nel patteggiamento, qualora sopravvenga l'estinzione di uno dei reati oggetto dell'accordo, questa deve essere dichiarata, in quanto l'art. 129 cod. proc. pen. integra un principio generale di libertà, applicabile in ogni stato e grado del processo. Nè è configurabile nell'accordo sulla pena e nella fruizione dei benefici connessi al rito prescelto una rinuncia a far valere la prescrizione, perché non è univoca ed espressa e non è riferibile ad una causa di estinzione eventuale e non ancora esistente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)