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Sez. 1, Sentenza n. 18391 del 13/03/2007 Cc. (dep. 15/05/2007) Rv. 236576 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinuncia - Condizioni - Esercizio dopo il decorso del tempo di prescrizione - Volontà espressa e specifica - Equipollenti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236576-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La rinuncia alla prescrizione - esercitabile dall'imputato di persona ovvero con il ministero di un procuratore speciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di legge - presuppone, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., così come novellato dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne consegue che la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)