Sez. U, Sentenza n. 11320 del 24/10/1991 (Rv. 474402 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici economici | Azienda di pubblico trasporto - Determinazione di considerare come residenza di servizio una determinata tratta - Conseguenze per i lavoratori addetti alla tratta - Indennità di trasferta - Soppressione - relativa controversia - Devoluzione - Giurisdizione del giudice ordinario.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici economici
La determinazione di un'azienda di pubblico trasporto di considerare come residenza di servizio una determinata tratta, che, in mancanza di variazioni nell'espletamento del lavoro sotto il profilo tecnico ed operativo, si risolva unicamente nella soppressione della possibilità, per i lavoratori addetti a quella tratta, di conseguire, come in precedenza, l'indennità di trasferta, attiene, ancorché adottata in via generale, non al potere pubblico di organizzazione bensì all'esercizio di facoltà spettanti a qualsiasi imprenditore; pertanto, la controversia relativa alla legittimità del detto atto di gestione imprenditoriale ed alla corresponsione dell'indennità di trasferta è devoluta (siccome attinente al rapporto di lavoro, di natura privatistica, ed a posizioni di diritto soggettivo) alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)