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Sez. L, Sentenza n. 15122 del 05/08/2004 (Rv. 575255 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al CCNL degli autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e alla nozione di "residenza di servizio".
Stato
decisa il 2004-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575255-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 20 del CCNL degli autoferrotranvieri, secondo la quale la nozione di "residenza di servizio " del lavoratore può coincidere con l'intero territorio di un comune, eventualmente articolato in più frazioni, non essendo dovuta al lavoratore l'indennità di trasferta per gli spostamenti tra le diverse località di cui consta la sua residenza di servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)