Sez. L, Sentenza n. 11278 del 16/05/2007 (Rv. 596918 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno esistenziale dedotto dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro - Definizione - Onere probatorio - Prova per presunzioni - Rilevanza - Fattispecie concernente asserito danno esistenziale, a seguito di infortunio sul lavoro, collegato ad una prostrazione fisica e all'accertamento peritale sulla limitazione delle attività lavorative prevedenti prolungata stazione eretta o deambulazione protratta.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il danno esistenziale, autonoma e legittima categoria dogmatico-giuridica in seno all'art. 2059 cod.civ., si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, propria del cosiddetto danno morale, ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso e richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso il danno esistenziale lamentato da un lavoratore - investito dal muletto guidato dal collega mentre percorreva, fuori delle strisce pedonali, l'interno dello stabilimento - , da questi collegato, da un lato, ad una prostrazione fisica, quindi di carattere emotivo, e dall'altro all'accertamento peritale sulla limitazione di tutte le attività lavorative prevedenti prolungata stazione eretta o deambulazione protratta, correttamente riconducendo tale voce di danno, secondo il quadro normativo giurisprudenziale del tempo, al danno biologico accertato in sede medico-legale ed a quello morale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)