Sez. U, Sentenza n. 1768 del 25/01/2013 (Rv. 624839 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato - Previsione dell'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, come interpretata dalla Corte di cassazione e dal Cons. Sup. Magistratura - Questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di colpevolezza - Manifesta infondatezza - Ragioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, nell'interpretazione datane dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non ricorrendo una violazione del principio di colpevolezza, giacché la lesione del diritto delle parti alla ragionevole durata del processo rende ingiustificabile il ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionale e manifesta, di per sé, una colpa del magistrato, quantomeno in relazione all'incapacità di organizzare in modo idoneo il proprio lavoro.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)