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Sez. U, Sentenza n. 8409 del 28/05/2012 (Rv. 622695 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma primo, lett. q) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Non giustificabilità dei ritardi - Nozione, natura e funzione - Configurabilità nel caso di ritardi particolarmente gravi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622695-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 2, comma primo, lett. q), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la non giustificabilità del ritardo costituisce non un ulteriore elemento della fattispecie, ma fatto ad essa esterno, che gravita nell'area delle situazioni riconducibili alla condizioni di inesigibilità ed è funzionale alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo con lo scopo di temperarne il rigore applicativo, allorché, per circostanze specificamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata "non iure". Ne consegue che, quando i ritardi risultino intollerabili, come può accadere nel caso di superamento del termine di un anno - desunto dalle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di durata del giudizio di legittimità - la possibilità che essi vengano scriminati si restringe ed è, pertanto, richiesto il concorso di fattori eccezionali e proporzionati alla particolare gravità attribuibile alla violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che ritardi non molto rilevanti sotto il profilo numerico, ma imponenti sul piano della misura in quanto anche eccedenti o prossimi ai tre anni, addebitabili ad un magistrato titolare di funzioni semidirettive, non potevano essere giustificati dall'impegno e dalla laboriosità, anche perché l'incolpato, siccome investito di poteri di organizzazione del lavoro, avrebbe dovuto prevenire tale situazione, evitando di assumere parte degli incarichi e delle attività invece assunti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)