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Sez. 3, Sentenza n. 2179 del 26/06/1972 (Rv. 359444 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - DEDUZIONE PROBATORIA - PROPONIBILITA IN PRIMO GRADO - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLE SPESE.*
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359444-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - DEDUZIONE PROBATORIA - PROPONIBILITA IN PRIMO GRADO - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLE SPESE.*

Il non aver formulato in primo grado la deduzione probatoria, pur sussistendone la possibilita, non comporta preclusione all'Esercizio dello ius novorum in appello per effetto di tacita rinuncia, potendo l'omissione acquistare Rilevanza unicamente ai fini del regolamento delle spese del giudizio d'appello, secondo il combinato disposto degli artt 345, secondo comma, e 92 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)