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Sez. 3, Sentenza n. 2843 del 14/10/1974 (Rv. 371264 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - OMESSA DEDUZIONE DELLA PROVA IN PRIMO GRADO - RILEVANZA - TACITA RINUNCIA ALLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371264-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - OMESSA DEDUZIONE DELLA PROVA IN PRIMO GRADO - RILEVANZA - TACITA RINUNCIA ALLA PROVA - ESCLUSIONE.*

Il non aver formulato in primo grado una deduzione probatoria pur sussistendone la possibilita non comporta preclusione all'Esercizio dello ius novorum in appello per effetto di tacita rinuncia, potendo l'omissione acquistare Rilevanza unicamente ai fini del regolamento delle spese del giudizio di appello, secondo il combinato disposto degli artt 345, secondo comma, e 92 cod proc civ. (Conf 2179'72, mass n 359444).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)