Sez. 3, Ordinanza n. 83 del 15/01/1997 Cc. (dep. 03/03/1997) Rv. 207889 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Dichiarazione di inammissibilità dovuta alla sopraggiunta revoca del provvedimento impugnato - Condanna alle spese - Esclusione - Fattispecie in caso di concessione nelle more del ricorso degli arresti domiciliari negati con il provvedimento impugnato.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Il ricorso avverso il provvedimento di diniego degli arresti domiciliari deve essere dichiarato inammissibile quando essi siano concessi nelle more del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse dal momento che in nessun caso il ricorrente potrebbe chiedere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione in ragione della mancata concessione degli arresti domiciliari. Tuttavia alla soccombenza formale conseguente alla dichiarazione di inammissibilità non si accompagna una soccombenza sostanziale, essendo la causa di inammissibilità sopravvenuta al ricorso. Il ricorrente perciò non deve essere condannato alle spese secondo quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)