Sez. 6, Sentenza n. 22747 del 06/03/2003 Cc. (dep. 22/11/2003) Rv. 226009 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sopravvenuta carenza di interesse nelle more del giudizio - Condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione, sopravvenuto alla sua proposizione, comporta che alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né alla sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)