Sez. 6, Sentenza n. 400 del 14/12/2006 Cc. (dep. 11/01/2007) Rv. 235730 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Procedimento straniero che non rispetti i diritti fondamentali - Disposizioni riguardanti il regime delle notificazioni e i termini di comparizione - Rilevanza - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
A seguito della riforma dell'art. 111 Cost., non ogni norma del processo penale italiano è venuta ad assumere natura di principio fondamentale dell'ordinamento, con la conseguenza che non sono censurabili, in base all'art. 705, comma secondo lett. a) e b) cod. proc. pen., le disposizioni del diritto processuale straniero sulle notificazioni e sui termini di comparizione, la cui disciplina rientra nei poteri legislativi discrezionali dei singoli Stati. (Fattispecie nella quale l'estradando aveva dedotto di non aver potuto adeguatamente difendersi nel procedimento di appello svoltosi in Romania, perché non gli era stato notificato l'appello del pubblico ministero e non gli era stato concesso un termine a difesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)