Sez. 6, Sentenza n. 6864 del 30/01/2004 Cc. (dep. 18/02/2004) Rv. 227885 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione verso l'Albania - Persona condannata anche in base a prove acquisite fuori dal contraddittorio - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato albanese, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio (in motivazione, la Corte ha precisato che i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, escludendo che nel caso di specie vi fosse stata una violazione del nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)