Sez. 3, Sentenza n. 348 del 14/01/2002 (Rv. 551528 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Disapplicazione invocata dalla p.a. - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di ordine di restituzione delle cose sequestrate e di azione risarcitoria promossa dal privato per il ritardo nell'esecuzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
L'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, non esprime un potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ordinato a tutela di esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela del diritto soggettivo che si trovi ad essere inciso negativamente dall'attività provvedimentale della p.a.; ne consegue che, nel giudizio per risarcimento danni intrapreso dal privato nei confronti di un comune per il ritardo nella restituzione di merce dissequestrata, non può compiersi, su richiesta dell'amministrazione che vi ha dato causa, la disapplicazione del provvedimento amministrativo di dissequestro, in ipotesi illegittimo sotto il profilo della competenza (in quanto emesso dal sindaco anziché dal prefetto), giacché tale disapplicazione avverrebbe in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato, soddisfatto del provvedimento emesso, il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)