Sez. L, Sentenza n. 1365 del 24/01/2005 (Rv. 585087 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Disapplicabilità invocata dalla p.a. in senso contrario alla tutela dei diritti oggettivi - Inammissibilità - Fattispecie in tema di immediata efficacia dell'inquadramento in una qualifica funzionale risultante da una graduatoria concorsuale.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
L'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività provvedimentale della p.a. Ne consegue che, nel giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo diritto a partecipare ad una procedura di selezione per l'inquadramento in una qualifica superiore dalla quale era stato escluso per l'illegittima compressione di un diritto che aveva avuto piena espansione per effetto di un provvedimento amministrativo, non può compiersi la disapplicazione di tale provvedimento, su richiesta dell'amministrazione che vi ha dato causa, in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale non si era ritenuto di disapplicare la clausola, inserita dalla p.a. in un bando di gara, in base alla quale si riconosceva immediata efficacia all'approvazione della graduatoria fin dall'emissione del relativo decreto, senza attendere il completamento del procedimento di controllo sull'atto, in tal modo consentendo al privato che in base alla graduatoria approvata si era collocato nella quinta qualifica di concorrere alla successiva selezione per uno dei profili della sesta qualifica, in quanto disapplicando la clausola si sarebbe utilizzato il meccanismo predisposto dall'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, in senso contrario alla tutela dei diritti soggettivi che ne costituisce la "ratio").
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)