Sez. L, Sentenza n. 6472 del 05/11/1986 (Rv. 448633 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ - CRITERIO GENERALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ - CRITERIO GENERALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema di Determinazione della base di calcolo dei cosiddetti istituti indiretti il principio dell'omnicomprensività della retribuzione - per cui ogni emolumento a carattere retributivo ricade nella suddetta base di calcolo - non costituisce un criterio generale valido in ogni caso, ma trova applicazione soltanto se richiamato dalla legge (come nel caso del compenso spettante al lavoratore nelle festività infrasettimanali ex art. 5 legge 27 maggio 1949 n. 260) o dalla contrattazione collettiva (come nel caso della retribuzione in periodo feriale e della gratifica natalizia, secondo la previsione degli artt. 13 e 14 CCNL 16 luglio 1979 per l'industria metalmeccanica a partecipazione statale). (V 1081/84, mass n 433237; (V 1069/84, mass n 433228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 13, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)