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Sez. 2, Sentenza n. 10248 del 24/09/1985 Ud. (dep. 06/11/1985) Rv. 170943 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - OFFERTA DALL'IMPUTATO - NON RITUALITÀ - INAPPLICABILITÀ - RIFIUTO DELLA PARTE OFFESA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170943-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - OFFERTA DALL'IMPUTATO - NON RITUALITÀ - INAPPLICABILITÀ - RIFIUTO DELLA PARTE OFFESA - IRRILEVANZA.*

In tema di risarcimento del danno, il rifiuto dell'offerta da parte dell'offeso contribuisce all'applicazione dell'attenuante solo se l'imputato proceda ad offerta reale mediante il deposito della somma o della cosa oblata. Ne consegue che, se la somma che si intende pagare a titolo risarcimento non venne offerta secondo le modalità sopra indicate, l'attenuante in esame non può essere applicata, a nulla rilevando il predetto rifiuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)