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Sez. 5, Sentenza n. 1743 del 04/12/1987 Ud. (dep. 11/02/1988) Rv. 177564 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO EFFETTIVO - PRESTAZIONE IN DANARO - FORME SOSTITUTIVE PREVISTE DAL CODICE CIVILE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177564-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO EFFETTIVO - PRESTAZIONE IN DANARO - FORME SOSTITUTIVE PREVISTE DAL CODICE CIVILE - NECESSITÀ.*

Perché ricorra l'attenuante della riparazione del danno, occorre che il risarcimento sia stato effettivo, sia mediante la prestazione in denaro che lo stesso comporta, sia, quanto meno, mediante quelle forme sostitutive indispensabili, a norma del codice civile, per costituire in mora il creditore, quale l'offerta reale o l'offerta secondo gli Usi (artt. 1207 - 1208 e 1214 cod. civ.). ne consegue che non costituisce risarcimento del danno il semplice deposito all'udienza di un assegno o di un libretto di deposito, anche se posti a disposizione della parte lesa. (V mass n 173032; (V mass n 170943; (contra mass n 175791).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)