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Sez. 3, Sentenza n. 11951 del 25/10/1999 (Rv. 530777 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Art. 223 cod. strada - Provvedimento di sospensione della patente - Natura e funzione - Applicazione della sanzione - Presentazione della querela - Necessità - Esclusione - Opposizione ex artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530777-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso da prefetto a norma dell'art. 223, secondo comma cod. strada, nei confronti del soggetto che abbia cagionato danni alle persone, è assoggettabile all'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981 e la sua adozione prescinde dalla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose della parte offesa, non essendo compatibili i tempi entro i quali il prefetto può emettere il provvedimento con quelli concessi per la presentazione della querela ed avuto, inoltre, riguardo alla funzione cautelare di tale provvedimento (v. Corte cost. n. 170 del 1998).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)