Sez. 1, Sentenza n. 8987 del 27/08/1999 (Rv. 529457 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Art. 223 cod. strada - Natura e caratteri della sospensione - Sua applicazione - Inizio dell'azione penale - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di mancanza di querela per reato connesso alla circolazione stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, di cui all'art. 223 cod. strada - contro il quale è ammissibile, anche in virtù delle indicazioni di Corte cost. n. 31 del 1996, l'opposizione ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 689 del 1981 - costituisce un provvedimento amministrativo di natura cautelare, configurato (diversamente da quanto previsto dall'art. 91 dell'abrogato codice della strada) come "autonomo" sul piano della finalità, degli effetti e delle stesse impugnazioni. Ne consegue che l'applicazione della menzionata sospensione non è condizionata all'eventuale inizio dell'azione penale per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo da circolazione stradale, cui essa è connessa (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza pretorile che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione della patente, sul presupposto che, in mancanza della condizione di procedibilità della querela, non poteva poteva ritenersi sussistente il reato cui la sospensione era collegato).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)