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Sez. L, Sentenza n. 3236 del 28/05/1985 (Rv. 440908 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - AMMINISTRATORI - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ DELL'INCARICO - NOMINA CONTENUTA NELL'ATTO COSTITUTIVO O FATTO SUCCESSIVAMENTE - IRRILEVANZA - SOCIETÀ IRREGOLARE O DI FATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440908-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - AMMINISTRATORI - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ DELL'INCARICO - NOMINA CONTENUTA NELL'ATTO COSTITUTIVO O FATTO SUCCESSIVAMENTE - IRRILEVANZA - SOCIETÀ IRREGOLARE O DI FATTO - IRRILEVANZA.*

La posizione degli amministratori, che nella società in nome collettivo regolarmente costituita è soggetta, salvi gli aspetti connessi allo speciale tipo sociale, alla disciplina generale dettata per la società semplice in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2293 cod. civ., non è dissimile nella società collettiva irregolare o di fatto, per effetto del più generale richiamo operato dall'art. 2297 dello stesso codice. Pertanto, poiché l'art. 2260 cod. civ. determina l'equiparazione degli amministratori ai mandatari, anche per quanto attiene alla presunzione di onerosità di cui all'art. 1709 cod. civ., senza possibilità di distinguere la ipotesi della nomina contenuta nell'atto costitutivo dall'ipotesi di nomina fatta successivamente, l'amministratore di società in nome collettivo - sia essa regolarmente costituita oppure irregolare o di fatto - ha diritto al compenso in entrambe le ipotesi anzidette, salvo che vi sia una pattuizione di gratuità idonea a superare l'indicata presunzione di onerosità ovvero risulti che del diritto al compenso per la prestazione dell'attività amministrativa si sia tenuto con l'attribuzione di una speciale partecipazione agli utili. (V 5747/84, mass n 437418; (V 828/55; (V 873/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2260, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)