Sez. L, Sentenza n. 21145 del 28/11/2012 (Rv. 624787 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - DIRITTI E OBBLIGHI | Compenso dell'amministratore unico di società in nome collettivo - Determinazione statutaria - Termine di prescrizione - Decorrenza - Sospensione in costanza di rapporto - Esclusione - Conflitto di interessi - Configurabilità - Limiti - Rimedi.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - DIRITTI E OBBLIGHI
In tema di crediti di lavoro maturati a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico di società in nome collettivo, si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4 cod. civ., ove lo statuto sociale, nel far riferimento al parametro retributivo previsto per l'impiegato di prima categoria con maneggio di denaro, abbia stabilito il diritto dell'amministratore a percepire il proprio compenso con la stessa cadenza di quest'ultimo, dovendosi ritenere che la prescrizione decorra anche in costanza dell'esercizio delle relative funzioni, in quanto la regolamentazione pattizia degli interessi societari esclude che possa esservi una prospettazione di conflitto di interessi fra soci stessi - tranne l'ipotesi di revoca giudiziale della facoltà di amministrare che uno dei soci può chiedere nei confronti dell'altro a norma degli artt. 2259 e 2293 cod. civ. - e tra soci (o uno di essi) e la società medesima, la cui eventuale sussistenza può, in ogni caso, essere risolta con la nomina di un curatore ex art. 78 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2259, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)