Sez. L, Sentenza n. 16728 del 20/07/2006 (Rv. 591712 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Ricorso alla presunzione e valutazione degli elementi presuntivi - Decisione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie concernente la consapevolezza dell'eziologia professionale dell'ipoacusia lamentata dall'assicurato addetto ad un poligono di tiro delle forze armate.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)
In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice del rinvio, al quale la sentenza rescindente aveva demandato il compito di verificare la consapevolezza, da parte dell'assicurato, della eziologia professionale dell'ipoacusia da lui denunciata ai fini del dedotto diritto alla rendita, avesse fatto corretto riferimento alla rumorosità del poligono di tiro, utilizzato dalle forze armate per prove e collaudi di armi pesanti, ove prestava la sua attività, per desumere, come conseguenza ragionevolmente probabile, la piena consapevolezza della derivazione del lamentato danno acustico, specie in considerazione della notevole entità della menomazione accertata già prima dell'abbandono dell'attività lavorativa comportante il rischio otolesivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)