Sez. 2, Sentenza n. 22692 del 13/05/2008 Ud. (dep. 05/06/2008) Rv. 240413 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Mero silenzio - Ammissibilità - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI
In tema di truffa, integra il requisito degli artifici e raggiri il silenzio circa il fatto della sopravvenuta sospensione della potestà genitoriale, tenuto nei confronti dell'I.N.P.S. erogatore della prestazione pensionistica, dalla madre di due minori autorizzata, proprio in ragione dell'esercizio della potestà genitoriale, alla riscossione in loro favore della pensione di reversibilità del padre.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)