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Sez. 3, Ordinanza n. 18152 del 02/07/2024 (Rv. 671788-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE | Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Eccezione di prescrizione del credito - Periodo intercorso tra data di accertamento della violazione e data di notifica del primo atto interruttivo - Opposizione all’esecuzione - Sussistenza - Fondamento. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671788-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)