Sez. L, Sentenza n. 4609 del 06/03/2015 (Rv. 634851 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Personale addetto a servizi pubblici di trasporto - Art. 8 r.d. n. 148 del 1931 - Applicabilità - Fondamento - Causa giustificativa del termine - Pendenza di un bando per l'assunzione di personale - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto, l'art. 8, quinto comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, non è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, tanto che l'art. 7, lett. A) del c.c.n.l. del 14 dicembre 2004 per gli autoferrotranvieri ne afferma espressamente la vigenza, ferma solo la necessaria integrazione (quanto ai requisiti di sostanza e di forma) con le norme generali sopravvenute. Ne consegue la piena compatibilità dell'art. 8 del r.d. n. 143 del 1931 con le disposizioni del d.lgs. n. 368 cit., tenuto anche conto della contrattazione collettiva intervenuta, avuto riguardo all'indicazione delle esigenze idonee a giustificare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per l'obbiettiva pendenza di un bando di selezione pubblica per la formazione di graduatorie in vista dell'assunzione di operatori di esercizio part-time (nella specie, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico 2003/2004).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 8 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 14/12/2004 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)