Sez. L - , Sentenza n. 26042 del 17/10/2018 (Rv. 651193 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI | Trattamento pensionistico - Versamento su conto corrente - Vincolo di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche disposte ex d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI
In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13, Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 12 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)