Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 22/03/2011 (Rv. 617581 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI | Trattamenti pensionistici - Impignorabilità parziale - Opposizione od eccezione del debitore - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI
L'impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 1° dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all'art 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d'ufficio senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'applicabilità di tale regime anche alla pensione erogata dall'Enasarco ai sensi dell'art. 28, primo comma, legge 2 febbraio 1973 n. 12, qualificata parzialmente impignorabile dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 183 del 2009).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 02/02/1973 num. 12 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)