Sez. 5, Sentenza n. 20859 del 08/10/2010 (Rv. 615497 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Contratto di conto corrente ordinario - Interessi maturati ma non materialmente percepiti - Tassabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
In tema di determinazione del reddito da capitale, nell'ambito di un rapporto di conto corrente ordinario, gli interessi riconosciuti alle scadenze previste dalle parti o in mancanza al termine di ogni semestre, come previsto dall'art. 1831 cod. civ. costituiscono reddito imponibile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), anche se essi siano lasciati nella disponibilità del debitore in cambio del riconoscimento di interessi sugli interessi, in quanto dal momento della loro maturazione il creditore può disporne.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1831
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)