Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2006 (Rv. 588657 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Interessi - Tassabilità - Condizioni - Disponibilità concreta ed effettiva da parte del creditore - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE
In tema di determinazione del reddito di capitale, il chiaro tenore letterale della norma di cui all'art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, induce a ritenere che con essa si sia voluto stabilire che gli interessi possono entrare a far parte del reddito imponibile soltanto se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore. Occorre, cioè, che costui li abbia materialmente incamerati o ne abbia disposto o, comunque, sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)