diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23727 del 03/08/2023 (Rv. 668694 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO | Marchi registrati - Rischio di confusione - Preclusione per coesistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668694-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO

In tema di marchi d'impresa, la "preclusione per coesistenza", che rappresenta un'ipotesi del tutto particolare, in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, richiede l'accertamento della prolungata coesistenza dei marchi ed anche della buona fede del titolare del marchio posteriore, fermo restando che la coesistenza deve essere valutata con riferimento all'intero ambito operativo della privativa di cui il titolare del diritto di esclusiva può godere e che, invece, proprio in ragione della menzionata coesistenza, gli è limitata, con la conseguenza che non può assumere rilievo, ai fini della integrazione di tale ipotesi, il fatto che il titolare del marchio per primo registrato abbia acconsentito all'utilizzo del marchio identico o simile in un ambito strettamente locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM, la quale aveva ritenuto che, ai fini della registrazione di un marchio simile a quello, già registrato, di cui era titolare un'impresa concorrente, fosse sufficiente la pregressa coesistenza dei due marchi in un ambito territorialmente delimitato, anziché sull'intero territorio nazionale).

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. D), Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)