diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2976 del 07/02/2020 (Rv. 657028 - 02)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO | Registrazione del segno distintivo come marchio - Preuso in ambito ultra-locale - Possibilità di registrazione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657028-02

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO

In tema di marchio d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, il precedente uso del segno distintivo in ambito ultra-locale priva il marchio del requisito della novità precludendone la registrazione, salvo che la richiesta provenga dal medesimo soggetto che ne abbia fatto precedente uso esclusivo, sicchè ove i preutenti siano due, sia pure in regime di tollerata coesistenza, il preuso ultra-locale dell'altro imprenditore priva il segno della novità impedendo la sua registrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)