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Sez. F, Sentenza n. 32323 del 31/07/2007 Ud. (dep. 08/08/2007) Rv. 236832 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE | Presupposti - Immediatezza della reazione - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236832-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE

Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa. (Fattispecie avente ad oggetto il riconoscimento della scriminante nel caso di ingiuria realizzata a mezzo di una missiva, spedita quattro giorni dopo la commissione del presunto fatto ingiusto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)