Sez. 6, Sentenza n. 146 del 17/11/1971 Ud. (dep. 18/01/1972) Rv. 119851 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRENDITORE - RESPONSABILITA PER OMISSIONE DI MISURE DI PREVENZIONE INFORTUNI - CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TERZI - CAPOCANTIERE - INIDONEITA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRENDITORE - RESPONSABILITA PER OMISSIONE DI MISURE DI PREVENZIONE INFORTUNI - CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TERZI - CAPOCANTIERE - INIDONEITA.*
L'imprenditore o il direttore tecnico dei lavori ha l'Obbligo di attuare le misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e non puo esimersi da responsabilita penale delegando le funzioni di direttore tecnico ad un capocantiere, il quale e un semplice preposto e non puo sostituire l'imprenditore o il direttore tecnico nei compiti che, secondo legge, competono a questi ultimi. (V 117369, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)