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Sez. 6, Sentenza n. 146 del 17/11/1971 Ud. (dep. 18/01/1972) Rv. 119851 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRENDITORE - RESPONSABILITA PER OMISSIONE DI MISURE DI PREVENZIONE INFORTUNI - CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TERZI - CAPOCANTIERE - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1971-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119851-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRENDITORE - RESPONSABILITA PER OMISSIONE DI MISURE DI PREVENZIONE INFORTUNI - CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TERZI - CAPOCANTIERE - INIDONEITA.*

L'imprenditore o il direttore tecnico dei lavori ha l'Obbligo di attuare le misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e non puo esimersi da responsabilita penale delegando le funzioni di direttore tecnico ad un capocantiere, il quale e un semplice preposto e non puo sostituire l'imprenditore o il direttore tecnico nei compiti che, secondo legge, competono a questi ultimi. (V 117369, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)