Sez. 2, Sentenza n. 7026 del 21/06/1995 (Rv. 492994 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - IN GENERE | Preliminare di compravendita di farmacia - Validità - Condizioni.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - IN GENERE
La disposizione dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce affatto la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita delle farmacia condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promittente acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato ad operare e che lo stipulante si riservi di indicare
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)