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Sez. U, Sentenza n. 6587 del 08/11/1983 (Rv. 431309 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA SULLE FARMACIE - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA FARMACIA - AMMISSIBILITÀ CONSEGUENTE ALLA LEGGE N. 475 DEL 1968 SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO - REQUISITI DI VALIDITÀ DEL TRASFERIMENTO STESSO - DOMANDA RIGUARDANTE L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DI UN PRELIMINARE DI TRASFERIMENTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1983-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431309-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA SULLE FARMACIE - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA FARMACIA - AMMISSIBILITÀ CONSEGUENTE ALLA LEGGE N. 475 DEL 1968 SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO - REQUISITI DI VALIDITÀ DEL TRASFERIMENTO STESSO - DOMANDA RIGUARDANTE L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DI UN PRELIMINARE DI TRASFERIMENTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO.*

Nella nuova disciplina del servizio farmaceutico introdotta dalla legge 2 aprile 1968 n. 475, è consentito il trasferimento della titolarità di farmacia nel concorso di determinate condizioni, cioè requisiti di validità del trasferimento stesso, costituiti dal fatto che l'alienante abbia conseguito la titolarità da almeno cinque anni, che l'acquirente sia un farmacista che abbia conseguito la titolarità o sia risultato idoneo in un precedente concorso, e che, inoltre, insieme con il diritto di Esercizio della farmacia, sia trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa. Nel concorso di detti requisiti, il trasferimento è valido ed operante "inter partes", anche se il suo effetto principale, cioè quello di consentire all'acquirente di esercitare la farmacia, e l'effetto ad esso strettamente collegato, cioè il trasferimento dell'azienda farmaceutica, restano sottoposti alla condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento medesimo da parte del medico provinciale, il quale integra un provvedimento amministrativo autorizzatorio, che viene emanato previo controllo dei citati requisiti, nonché previo riscontro della circostanza che l'acquirente non ricopra posti di ruolo nell'amministrazione dello stato o di enti pubblici, né eserciti la professione di propagandista di medicinali (artt. 12 e 13). Da tanto consegue che, nel vigore della citata legge, come è consentito alle parti, in presenza degli indicati requisiti, di stipulare un contratto di trasferimento della titolarità dell'Esercizio farmaceutico, così deve ritenersi consentito alle parti stesse, dopo la stipula di un preliminare di trasferimento, e sempre nel concorso di quei requisiti, di adire il giudice ordinario per l'esecuzione in Forma specifica del preliminare, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., senza necessità di ottenere preventivamente il suddetto riconoscimento del medico provinciale, in considerazione del fatto che la sentenza richiesta con tale Azione non viene ad interferire in alcun modo sulla posizione dei contraenti verso la P.a., ed è idonea a produrre solo gli effetti che avrebbe determinato il trasferimento non stipulato, sicché resta ferma la funzione del successivo riconoscimento del medico provinciale, quale condizione sospensiva, nel senso sopra specificato, degli effetti del trasferimento disposto giudizialmente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)