Sez. U, Sentenza n. 24150 del 25/10/2013 (Rv. 627993 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Corte dei Conti in grado di appello - Rilievo officioso del difetto della giurisdizione implicitamente affermata dalla sentenza di primo grado - Inammissibilità - Possibilità di tale rilievo da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ove prospettata in ricorso anche per ragioni diverse la questione di giurisdizione - Sussistenza - Conseguente pronuncia rescindente - Contenuto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI
La mera prospettazione della questione di giurisdizione, contenuta nel ricorso avverso la decisione della Corte dei Conti che, in grado di appello, abbia inammissibilmente rilevato di ufficio il difetto della giurisdizione implicitamente affermata dalla sentenza di primo grado, consente alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di determinare il giudice munito di "potestas iudicandi" anche accertando il solo consolidamento in capo a quel giudice di un tale potere per effetto della formazione a suo beneficio di un giudicato implicito sulla relativa attribuzione, e quindi senza che venga statuita la cogenza di quest'ultima alla stregua del quadro normativo, trovando, così, la conseguente pronuncia rescindente di quella indebita declinatoria fondamento nella violazione non già delle regole del riparto dei poteri giurisdizionali, ma di quelle processuali dirette a disciplinare l'adozione delle statuizioni sulla spettanza dei poteri stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)