Sez. U, Sentenza n. 8363 del 05/04/2013 (Rv. 625680 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo formulata in appello tardivo - Pronuncia del Consiglio di Stato di rigetto della questione di giurisdizione e di irricevibilità dell'appello - Ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
È inammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio di Stato con cui, pur dichiarandosi irricevibile per tardività il proposto appello, sia stata tuttavia rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo proposta per la prima volta con l'atto di impugnazione, essendosi formato un giudicato interno in ordine della giurisdizione, non più contestabile neppure ai sensi degli artt. 111, ultimo comma, Cost., e 362, primo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)