Sez. L - , Ordinanza n. 28515 del 29/11/2017 (Rv. 646363 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Contenuto del giudicato - Prova - Produzione della sentenza per intero e con relativa attestazione della cancelleria - Necessità.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabile d'ufficio - possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata dal solo dispositivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)