Sez. 1, Sentenza n. 686 del 26/03/1964 (Rv. 300954 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CONTRO LA PA - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA - LIMITI DELL'INDENNIZZO - VALUTAZIONE - COMPETENZA DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CONTRO LA PA - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA - LIMITI DELL'INDENNIZZO - VALUTAZIONE - COMPETENZA DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
Nell'Azione di arricchimento ex art. 2041 cod.civ. che e consentita al privato anche nei riguardi della pubblica amministrazione, allorche questa abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, l'utilita dell'opera compiuta dal gestore, il compenso o indennizzo e dovuto al gestore medesimo soltanto nei limiti del vantaggio conseguito dall'amministrazione e la relativa valutazione non puo essere fatta dall'autorita giudiziaria (poiche, cosi, si verrebbero a stabilire apprezzamenti che sono propri dell'ente pubblico), ma unicamente dall'amministrazione stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)