Sez. L, Sentenza n. 1862 del 22/02/1988 (Rv. 457803 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DISCIPLINA LEGALE DELLA PROROGA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONDIZIONI - CONSENSO DEL LAVORATORE ALLA PROROGA - IDONEITÀ A SUPPLIRE ALLA MANCANZA DELLE ESIGENZE IMPREVEDIBILI E CONTINGENTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DISCIPLINA LEGALE DELLA PROROGA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONDIZIONI - CONSENSO DEL LAVORATORE ALLA PROROGA - IDONEITÀ A SUPPLIRE ALLA MANCANZA DELLE ESIGENZE IMPREVEDIBILI E CONTINGENTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Con riguardo alla disciplina legale della proroga del contratto a termine, prevista dall'art. 2 della legge n. 230 del 1962 in via eccezionale (per non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale) ove siano riscontrabili esigenze imprevedibili e contingenti, il consenso del lavoratore alla proroga, ancorché soggettivamente incondizionato e carente di vizi della volontà, è di per sè - pur in presenza dell'intervento delle organizzazioni sindacali - inidoneo a supplire al presupposto oggettivo costituito dalla sussistenza delle suddette esigenze imprevedibili e contingenti e quindi non esclude o limita l'indagine giudiziale circa la verifica di tale presupposto, la cui mancata ricorrenza comporta la nullità (e non già l'annullabilità) della clausola relativa al termine, perché illegittimamente prorogato, ed ope legis la conseguente durata a tempo indeterminato del rapporto. (V 8166/87, mass n 455767; (V 5746/84, mass n 437416).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)