Sez. 5, Sentenza n. 4340 del 18/12/1974 Ud. (dep. 21/04/1975) Rv. 129842 - 01
RECIDIVA - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N 220 - CARATTERE FACOLTATIVO DELLA RECIDIVA E DELLA SUA CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE - AUMENTO DI PENA PER LA RECIDIVA - FACOLTATIVITA.*
RECIDIVA - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N 220 - CARATTERE FACOLTATIVO DELLA RECIDIVA E DELLA SUA CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE - AUMENTO DI PENA PER LA RECIDIVA - FACOLTATIVITA.*
La nuova disciplina non ha reso facoltativa la contestazione della recidiva che continua, a questo riguardo, ad essere regolata dalla normativa anteriore (V artt 396, 384, 408, 409, 445 cod proc pen), ma ha soltanto conferito al giudice di merito il potere di non aumentare la pena per effetto della recidiva contestata. Non si tratta, cioe, di facolta di esclusione della recidiva - la quale, quindi, continua in conseguenza della contestazione a qualificare piu gravemente il reato ad ogni effetto (esempio: prescrizione) - ma di facolta di non apportare alla pena base da infliggere per il reato commesso l'aumento corrispondente al tipo di recidiva contestata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 9 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)