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Sez. 3, Sentenza n. 3216 del 26/11/1973 (Rv. 367046 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - DOMICILIATE PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE UGUALE AL NUMERO DELLE PARTI - NECESSITA - INOSSERVANZA - INESISTENZA DELL'ATTO - SANABILITA - EFFICACIA EX NUNC.*
Stato
decisa il 1973-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367046-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - DOMICILIATE PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE UGUALE AL NUMERO DELLE PARTI - NECESSITA - INOSSERVANZA - INESISTENZA DELL'ATTO - SANABILITA - EFFICACIA EX NUNC.*

L'impugnazione proposta contro piu parti, anche se domiciliate presso un unico procuratore, deve essere notificata mediante la consegna di tante copie quante sono le parti contro le quali l'impugnazione e proposta. La inosservanza di tale regola determina l'impossibilita di stabilire a quali dei destinatari la notificazione sia rivolta e, quindi, di riconoscerne gli effetti nei confronti di una parte qualsiasi. In tale situazione, la notificazione e pertanto giuridicamente inesistente, in quanto inidonea a produrre alcun effetto sul piano processuale. Tale anormalita, se e sanata dalla Costituzione dei destinatari dell'atto, lo e tuttavia ex nunc e non ex tunc; con la salvezza, quindi, dei diritti quesiti anteriormente: nel senso, cioe, che, ove avvenga dopo decorso il termine di impugnazione, non esclude l'effetto della decadenza gia verificatasi e, conseguentemente, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (V 1605/72, mass n 358395; 17/72, mass n 355673; (V 2282/71, mass n 353131).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)