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Sez. L, Sentenza n. 676 del 22/02/1975 (Rv. 374010 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PLURALITA DI COPIE - NECESSITA - INOSSERVANZA - INESISTENZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374010-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PLURALITA DI COPIE - NECESSITA - INOSSERVANZA - INESISTENZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

L'impugnazione proposta contro piu parti, anche se domiciliate presso un unico procuratore, deve essere notificata mediante la consegna di tante copie quante sono le parti contro cui l'impugnazione viene proposta. L'inosservanza di tale regola, comportando l'impossibilita di stabilire a quali dei destinatari la notificazione e diretta, determina l'inesistenza della notificazione stessa, potendo la situazione, che ne deriva, essere sanata dalla Costituzione dei destinatari dell'atto solo con effetti ex nunc. (Conf 3216/73, mass n 367046).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)